La LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 - Art. 10 Obbligo di assicurazione
stabilisce che ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
I REQUISITI FONDAMENTALI DELLA COPERTURA
RETROATTIVITÀ ILLIMITATA
La garanzia assicurativa opera anche per le richieste di risarcimento riferite a fatti generatori della responsabilità senza limite di tempo.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE SEMPRE OPERANTE
In caso di responsabilità solidale dell’assicurato la polizza prevede la copertura della responsabilità per l’intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
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Referente: Dott.ssa Serena Bocchi
Responsabile unit farmacisti e parafarmacisti Esselunga
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